FAQ sulla vendita dei beni all'asta

Il codice di procedura civile, all’art. 579, prevede che “ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all’incanto”. Non è prevista la necessità della rappresentanza tecnica. Le offerte, infatti, possono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.

Le modalità di partecipazione ad un’asta sono differenti in relazione al Tribunale interessato. Generalmente, è necessario presentare idonea domanda unitamente al deposito cauzionale e/o di spesa, entro i termini stabiliti nell’avviso di vendita.

Per poter visitare il bene è possibile rivolgersi a noi per fissare un appuntamento.

In caso di aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario dovrà versare, nei termini e nei modi indicati nell’ordinanza o nell’avviso di vendita, il saldo prezzo.

E’ stata definita tra l’Associazione Bancaria Italiana e i Tribunali una “Convenzione per l’erogazione dei mutui agli aggiudicatari”, in virtù della quale la stipula dell’atto di mutuo con concessione dell’ipoteca avviene contestualmente al decreto di trasferimento. Il mutuo “convenzionato” facilita la partecipazione alle aste giudiziarie di tutti coloro che non dispongono immediatamente della liquidità necessaria.

L’asta telematica è una particolare modalità di svolgimento di un’asta giudiziaria.

A questa tipologia di asta è possibile partecipare via web.

L’asta telematica si realizza mediante l’utilizzo di una specifica piattaforma informatica messa a disposizione da un soggetto privato, il cosiddetto gestore della vendita telematica.

Tramite questa modalità di vendita gli utenti possono partecipare senza fisicamente essere presenti in un luogo stabilito, superando ogni ostacolo fisico di partecipazione.

La modalità della vendita telematica è individuata in ciascun avviso di vendita, redatto sulla base dell’Ordinanza del Giudice.

Contatta un Esperto

Offriamo la migliore consulenza tecnica e legale
per aiutarti a partecipare alle aste in tranquillità.